L’evoluzione del settore sanitario
Volgere verso una meta, avviare in una determinata direzione, in parole semplici: dirigere. La complessità dei sistemi sanitari evolve con la modifica dei bisogni di salute dei cittadini e con l’aumentata richiesta di specializzazione dirigenziale e di governo.
Il settore sanitario a partire dai primi anni ‘90 è stato oggetto di un lungo processo normativo di aziendalizzazione (d.lgs. n. 502/92, d.lgs. n. 229/99) che ha portato all’evoluzione del ruolo e della funzione della dirigenza.
A seguito degli interventi normativi si è, quindi, affermato un nuovo modello di azienda sanitaria, che vede al suo vertice il top management aziendale, comprendente il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo e soprattutto per ciò che interessa la nostra categoria: la Dirigenza delle Professioni Sanitarie.
Sotto il profilo delle responsabilità la Direzione delle Professioni Sanitarie può essere chiamata a rispondere previo l’espletamento delle opportune procedure di valutazione.
Quali responsabilità?
La responsabilità dirigenziale viene, dunque, a collegarsi ai risultati complessivamente prodotti dall’organizzazione cui il dirigente è preposto, tenendo in debita considerazione anche le funzioni attribuite, le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili ed attiene al rapporto tra scelte adottate, risultati ottenuti e conseguimento degli obiettivi assegnati.
Essa sorge per violazioni di direttive chiare e specifiche e non richiede il requisito della colpa grave, pertanto potranno essere sanzionate anche lievi negligenze.
Le funzioni da assolvere
La Direzione delle Professioni Sanitarie opera per assicurare elevati livelli di assistenza ai pazienti che accedono all’ospedale concorrendo al perseguimento della mission aziendale.
Ad essa afferiscono i professionisti sanitari dell’area:
- infermieristica;
- ostetrica;
- tecnico-sanitaria;
- riabilitativa;
- oltreché gli operatori tecnici di farmacia, gli operatori tecnici addetti ai servizi sanitari, gli OTA, gli OSS, e via discorrendo.
Garantisce l’appropriatezza, la qualità, l’efficacia e l’efficienza professionale – operativa delle attività assistenziali, riabilitative e tecnico-sanitarie erogate nell’ambito del percorso di cura del paziente sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali, nonché degli specifici codici deontologici.
Garantisce lo sviluppo dei programmi ed il governo dei processi di sviluppo, gestione e valutazione del personale all’interno di una strategia di decentramento organizzativo e di integrazione organizzativa e professionale.
Funzioni e compiti da assolvere
- disciplina delle professioni sanitarie;
- vigilanza sugli ordini e sui collegi degli esercenti le professioni sanitarie e segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;
- responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie;
- riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l’Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari;
- organizzazione dei servizi sanitari territoriali, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN, e relativo contenzioso;
- disciplina dell’attività libero-professionale intra-muraria;
- promozione della telemedicina in raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria e la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica;
- rapporti tra il SSN e le università in materia di personale delle aziende ospedaliero – universitarie e di formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari nonché di protocolli d’intesa per le attività assistenziali;
- individuazione, in raccordo con le Regioni e altre pubbliche amministrazioni, dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari;
- promozione della professionalità attraverso programmi organici di formazione permanente e di aggiornamento;
- rapporti con le società medico-scientifiche e loro federazioni;
- approvazione, in raccordo con la Direzione generale della programmazione sanitaria e la Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, degli statuti e dei regolamenti degli enti di cui all’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- individuazione dei profili professionali del personale del SSN;
- rapporti con le professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate;
- attività di rappresentanza ministeriale in seno alla struttura tecnica interregionale di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- rapporti con l’Aran e con il comitato di settore competente per la contrattazione riguardante il personale del SSN.
Processi governati
- Programmazione e controllo;
- Miglioramento dei livelli di efficienza ed efficacia dei processi assistenziali;
- Pianificazione e valutazione del personale;
- Sviluppo organizzativo dei processi;
- Valutazione e sviluppo qualità;
- Accreditamento all’eccellenza e certificazione;
- Standardizzazione delle attività assistenziali;
- Adozione/promozione di modelli organizzativi/assistenziali;
- Gestione delle risorse umane;
- Tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Accoglimento e inserimento delle risorse umane;
- Gestione delle informazioni sul personale;
- Sviluppo professionale e formazione.
Valutazione e conferma
Gli strumenti di valutazione e verifica del Dirigente delle Professioni Sanitarie rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l’uso appropriato delle risorse.
L’esito positivo della verifica costituisce condizione necessaria per la conferma dell’incarico o per il conferimento di altro incarico di pari rilievo.