Vi sono Importanti Novità Legislative per la Professione Sanitaria di Educatore Professionale. In questo servizio proveremo ad illustrarvi ciò che accaduto negli ultimi 12 mesi in Italia e come si trasformerà la nostra categoria. Tra le novità principali l’istituzione del Super-Ordine e l’obbligatorietà della registrazione al Maxi-Albo da esse detenuto per poter operare, sia nel pubblico, sia nel privato.
Tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 per la professione di Educatore Professionale sono intercorse importanti novità legislative che si riportano all’attenzione di tutti i colleghi della categoria professionale:
- La Legge 3/2018, meglio nota come Legge Lorenzin, ha disposto il riordino delle professioni sanitarie e, contemporaneamente, la nascita di diciassette nuovi albi, tra i quali anche l’Albo della Professione Sanitaria dell’Educatore Professionale.
La creazione dell’Albo degli Educatori Professionali di cui al DM 520/98 abilitati all’esercizio della professione sanitaria è un riconoscimento da tempo atteso che finalmente è diventato realtà.
- L’art. 5, della stessa Legge 3/2018 (Legge Lorenzin) ha inoltre istituito l’Area delle Professioni Sociosanitarie ed indicato il percorso procedurale necessario per l’individuazione di nuovi profili professionali. In quest’area professionale è stato incluso anche il preesistente profilo professionale di Educatore Professionale. Le altre figure comprese nell’Area Socio Sanitaria sono state quelle dell’Assistente Sociale, del Sociologo e l’Operatore Socio Sanitario. Lo stesso articolo recita che tali profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.
Nasce l’Area delle Professioni Sociosanitarie
La Legge 3/2018 all’articolo 5 attribuisce una finalità ben precisa all’Area delle Professioni Sociosanitarie che è di contribuire sia all’attuazione del diritto alla salute, come indicato dall’art. 32 della nostra Costituzione Repubblicana, sia quella dell’affermazione del concetto di salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità: non solo assenza di malattia ma benessere fisico, psichico e sociale. Per la professione dell’Educatore Professionale poco cambia rispetto all’ambito di lavoro e alla sua mission in quanto già figura sanitaria e sociale inserita all’interno dell’area della riabilitazione che, in un’ottica bio-psico-sociale, deve integrarsi con servizi di carattere extra-sanitario.
Questa riconferma ha un grande valore per quanto riguarda le funzioni e le attività dell’Educatore Professionale poiché, ne rafforza il valore aggiunto di figura dedicata anche alla cura socio-sanitaria.
Le funzioni in più dell’Educatore Professionale
Rispetto agli altri professionisti dell’equipe medico-riabilitativa, l’Educatore Professionale ha una funzione in più:
- L’art. 1 della Legge di Bilancio (L.205 del 2017) ha convalidato la figura dell’Educatore Professionale del DM 520/98,ma trasforma la dicitura Educatore Professionale in Educatore Professionale Socio Sanitari”(operazione che lascia tuttora perplessi sulla liceità); inoltreha identificato la figura dell’Educatore Professionale Socio Pedagogico(alla quale però è preclusa l’ambito sanitario) che va ad operare limitatamente nell’ambito educativo, formativo e pedagogico.
La Legge di Bilancio non ha modificato l’impiego degli Educatori Professionali (gli Educatori Professionali cosiddetti “sanitari”, ex 520/98), confermato anche dalla successiva L. 3/2018 che per loro ha previsto sia l’ambito riabilitativo che quello socio sanitario.
Le nuove competenze
Da ciò si deduce specificatamente che l’Educatore Professionale Socio Sanitario svolge attività che implichino competenze ad alta integrazione sociosanitaria, in servizi educativi e riabilitativi rivolti a soggetti in difficoltà e con bisogni di salute: minori, persone con problemi di dipendenza, adulti in condizioni di fragilità, persone con problemi di salute mentale, persone con disabilità, anziani fragili, ecc.
Per quanto riguarda il punto I° (già ampiamente trattato in articoli precedenti), si ribadisce che, anche per Educatori Professionali, dallo scorso 1° luglio è fatto obbligo di iscriversi al rispettivo albo presso l’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordine TSRM-PSTRP).
Per la trattazione dei punti II° e III° si rimanda a successivi articoli più dettagliati.