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Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) viene descritto nell’articolo 2 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) come: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il D.Lgs 81/2008 è un Atto Normativo molto complesso composto da più di 300 articoli e circa 50 allegati, in cui vengono descritti e specificati nei dettagli tutte le componenti umane e non, coinvolte per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Documento Valutazione dei Rischi
Gli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/2008 molto probabilmente sono il fulcro fondamentale dell’Atto Normativo stesso in quanto parlano della valutazione dei rischi che ogni azienda deve eseguire e l’annesso documento che deve essere redatto, nominato appunto DocumentoValutazione dei Rischi (DVR). Infatti con il DVR vengono identificati e valutati tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro ed in base a questi vengono descritte le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee adottate dall’azienda. Esso viene redatto dal Datore di Lavoro in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Nel caso in cui non venga redatto il DVR o risulta incopleto il Datore di Lavoro incorre in sanzioni econimiche e penali. Se vengono eseguite modifiche sostanziali dei processi produttivi o organizzativi dell’azienda, se ci sono stati episodi di infortuni o se vengono riscontrate significative problematiche di salute dai risultati della sorveglianza sanitaria o dalle indagini tecniche di rischioche vengono eseguite, il DVR deve essere aggiornato entro 30 giorni. E’ obbligatorio per tutte le imprese tranne i liberi professionisti, imprese famigliari, ditte individuali e aziende con un solo socio lavoratore che non siano Snc o Ss.
Di seguito vengono descritte le figure che fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Datore di Lavoro
Il datore di lavoro è la figura che stipula il rapporto di lavoro con il lavoratore. Esercita poteri decisionali e di spesa ed è quindi responsabile dell’oraganizzazione del lavoro e dell’unità produttiva. Ha due obblighi inderogabili: Designare il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) ed Elaborare il Documento Valutazione dei Rischi (DVR).
Fornisce al SPP e al Medico Competente informazioni riguardanti gli impianti e i processi produttivi, l’organizzazione del lavoro, i rischi presenti e come attuare le misure di prevenzione e protezione.
E’ responsabile della manutenzione e degli interventi strutturali volti ad assicurare gli edifici ed i locali dell’azienda.
E’ tenuto dare ai lavoratori un’adeguata informazione sui rischi e pericoli a cui sono esposti e sulle procedure e misure di prevenzione e protezione da adottare.
Nella pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è rappresentato dal dirigente.
Il Dirigente
Il Dirigente è la figura che sostanzilamente organizza e vigila l’attività lavorativa in base alle direttive emanate dal datore di lavoro
Il dirigente deve informare, formare e addestrare i lavoratori, fornendo i dispositivi di protezione idonei per svolgere l’attività lavorativa.
In caso di grave e immediato pericolo deve informare il più presto possibile i lavoratori.
Sceglie le misure da adottare per controllare i rischi che possano emergere in caso di emergenza, inoltre nomina dei lavoratori specifici addetti ad attuare le misure adeguate per gestire l’emergenza.
Collabora con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), consegnando a quest’ultimi il Documento Valutazione dei Rischi.
Comunica all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL): i nominativi dei RLS e per fini statistici i dati riguardanti gli infortuni sul lavoro.
Nomina il Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Il Preposto
Soggetto che, dopo aver frequentato specifici corsi di formazione, sovraintende e vigila l’attivita’ lavorativa assicurandosi che vengano attuate le direttive ricevute e che vengano eseguite correttamente dai lavoratori.
Il preposto comunica al datore di lavoro o dirigente:
- eventuali problemi inerenti alle attrezzature e dispositivi di protezione;
- eventi di pericolo che si verificano durante lo svolgimento del lavoro;
- l’eventuale inosservanza da parte dei lavoratori delle direttive promulgate dal datore di lavoro.
Informa tempestivamente i lavoratori che sono soggetti a rischio di pericolo grave, dando loro disposizioni sulle misure di protezione da attuare.
Il Lavoratore
Il lavoratore è il soggetto che esegue mansione lavorativa nel contesto organizzativo di un datore di lavoro.
In base alla formazione, istruzioni e mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro, ha l’obbligo di tutelare la salute e la sicurezza propria e delle persone con cui lavora.
Il Medico Competente
Il medico competente deve avere titoli e requisiti formativi e professionali specifici per poter esercitare tale ruolo in una azienda.
Esso viene nominato dal datore di lavoro con il quale insieme al SPP collabora alla valutazione dei rischi.
Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria ai lavoratori, istituendo una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, che consegnerà al Datore di Lavoro e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).
Comunica al Datore di Lavoro, al RSPP, ai RLS i risultati complessivi e anonimi della sorveglianza sanitaria eseguita, esprimendo una valutazione di questi risultati finalizzata alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Il RSPP coordina il servizio di protezione e prevenzione. Viene nominatodal Datore di Lavoro.
Collabora nell’individuare e valutare i rischi elaborando misure protettive e preventive formulando sistemi di controllo.
Propone e fornisce programmi di informazione e formazione per i lavoratori.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il RSL è la figura cherappresenta i lavoratori sugliaspetti riguardantisalute e sicurezza durante l’attivitàlavorativa.
Il suo profilo specifico riguardo a competenze e modalità di nomina (elezione o designazione) viene stabilito in sede di contrattazione collettiva.
Il numero dei RLS è proporzionale a numero di unità produttive dell’azienda:
- fino a 200 unità produttive è previsto 1 RLS;
- da 201 a 1000 unità produttive sono previsti 3 RLS;
- oltre 1000 unità produttive sono previsti 6 RLS.
Il RLS viene formato in maniera adeguata per poter svolgere le proprie funzioni.
IlRLS viene consultato su tutte le attività inerenti alla prevenzione e protezione dei rischi, compresa l’organizzazioneper la formazione del personale. Ricevela copia del DVR eviene informato su tutto il processo produttivo dell’azienda compresi materiali e macchinari utilizzati.
Riceve informazioni sui dati inerenti agli infortuni e malattie professionali.
E’ tenuto a rispettare il segreto dei dati a cui viene a conoscenza.
Accede sui luoghi di lavoro ed è tenuto ad avvertire il responsabile dell’azienda in caso di riscontro di rischi. Constatata l’eventualeinadeguatezza delle misure di protezione e protezione e deimezziimpiegati per eseguire l’attività lavorativa può fare riscorso alle autorità competenti.
Figure esterne esterne all’azienda che fanno parte del SPP sono:
- Progettisti;
- Fabbricanti e dei fornitori;
- Installatori;
- Organismi Paritetici.
Tutte queste figure citate sono vigilate da Organismi Tecnici dotati di specifici compiti di controllo in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
Fanno parte degli Organismi Tecnici:
- I Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’ASL;
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- Il Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato;
- La Direzione Provinciale del Lavoro ( ex Ispettorato del Lavoro );
- Le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente;
- L’Istituto Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro ( INAIL ).
Il D.Lgs 81/2008 viene stilato, esaminato, coordinato e vigilato dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, dai Comitati regionali di coordinamento Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (tutti composti principalmente da Rappresentati dei Ministeri dello Stato più affini al tema di sicurezza) e da Istituti Nazionali quali: l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)e l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).