Differenze tra dipendenti pubblici, liberi professionisti e dipendenti privati
Dal 1° luglio 2018 l’iscrizione all’Albo della Professione Sanitaria di Educatore Professionale (EP) non è obbligatoria solo per gli EP dipendenti pubblici. Il Decreto Ministeriale del 13 marzo in modo inequivocabile afferma che: “per l’esercizio di ciascuna professione sanitaria, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale”.
Con il presente articolo si vuole fugare ogni dubbio sulle resistenze e la presunta discrezionalità dell’iscrizione all’Albo da parte degli EP con un titolo abilitante alla professione sanitaria, che operano per conto di strutture private, della cooperazione sociale o come liberi professionisti.
I dettami della Legge 3/2018
Ai sensi della Legge 3/2018, a tutti gli EP “socio sanitari” che possiedono una laurea di classe SNT2 o un titolo equipollente, è fatto obbligo di iscriversi all’Albo presso l’Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Ordine TSRM-PSTRP) a prescindere dalle forme contrattuali e dal luogo di lavoro.
L’obbligo dell’iscrizione all’Albo sussiste, quindi, anche per gli Educatori Professionali che operano nel privato sociale o con contratti di libera professione. Le informazioni che si stanno diffondendo sui siti internet e sui social che dichiarano la non obbligatorietà e il differimento delle pratiche di iscrizione sono del tutto arbitrarie. I travisamenti sulla facoltà di iscriversi all’Albo della Professione Sanitaria di Educatore Professionale da parte degli EP del settore privato/sociale, derivano da inesattezze e informazioni generiche che stanno producendo insicurezza e confusione anche sui tempi dell’iscrizione.
Gran parte dei professionisti EP della cooperazione sociale, esprimono dubbi sull’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo professionale dal momento che non lavorano presso enti pubblici e svolgono attività a prevalenza “educativa” rispetto a quella riabilitativa. In generale, ravvisano che le normative legate alle professioni sanitarie si applicano solo per gli EP dipendenti della sanità pubblica.
Di fatto non è così!
Forse dimenticano che il decreto istitutivo della professione (il DM 520/98) all’interno del quale si legge che “l‘Educatore Professionale è l’operatore sociale e sanitario che attua specifici progetti educativi e riabilitativi”, è un decreto del Ministero della Sanità che assegna all’EP una duplice funzione: sociale e sanitaria e tale doppio ruolo lo abilita ad occuparsi dei bisogni educativi connessi alla riabilitazione delle funzionalità psichiche e sociali del soggetto.
L’EP socio sanitario ovunque operi per realizzare programmi di partecipazione e recupero alla vita quotidiana, non solo “fa”e “produce” educazione, ma contestualmente riabilita la persona che ha in carico. Per un EP i termini ambiente-educazione-riabilitazione sono strettamente interconnessi e concorrono a definire, l’unicità della persona, tramite una progettualità che riguarda la condizione biologica, psicologica e di vita sociale. Lavorare per l’inclusione e integrazione di una persona con funzioni alterate nel suo ambiente di vita significa lavorare per la sua riabilitazione.
L’EP “socio sanitario” è, a tutti gli effetti, un professionista sanitario dell’area riabilitativa su cui ricadono gli stessi obblighi normativi di tutti gli altri professionisti dell’area della riabilitazione (Fisioterapista, Logopedista, Terapista Occupazionale, Podologo, Ortottista – Assistente di Oftalmologia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica).
I vincoli e le responsabilità professionali e deontologiche di un EP (ex DM 520/98) sono le stesse, sia che operi presso una Centro Socio Riabilitativo accreditato gestito da una Cooperativa Sociale, sia in un ambulatorio distrettuale di un’Azienda Sanitaria.
Come tutti gli altri professionisti dell’area della riabilitazione, gli EP svolgono “con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale” (L. 251/2000, “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) e pertanto a tutti gli EP, ovunque e in qualunque forma contrattuale lavorano, devono esercitare la professione nel rispetto delle normative che disciplinano le professioni sanitarie.
Pertanto, ai sensi della Legge 3/2018 e del decreto attuativo DM 13/03/2018, chi non effettua le pratiche di iscrizione all’ Ordine TSRM-PSTRP concorre a esercitare abusivamente la professione di Educatore Professionale.
Come iscriversi all’Ordine
Per l’iscrizione il professionista dovrà rivolgersi all’Ordine dei TSRM-PSTRP collegandosi al portale www.tsrm.org.
La procedura per l’iscrizione dematerializzata è attiva dal 1 luglio 2018. Se il professionista non ha proceduto all’iscrizione al proprio albo a partire dal 1° luglio non sarà per legge abilitato alla pratica della professione.
Attenti all’esercizio abusivo della professione
Il compito di vigilanza contro l’esercizio abusivo della professione garantito dall’Ordine è finalizzato alla tutela per il cittadino che necessita di prestazioni professionali sanitarie sempre più qualificate, titolate e legittimate, oltre che dalla struttura accreditata erogante anche dalla comunità professionale specifica ovunque questa si eserciti.