Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche, Oss, Professionisti Sanitari, Tecnici e Amministrativi hanno degli strumenti in più per richiedere ferie e permessi alle Aziende sanitarie di appartenenza. Come viene disciplinato tale ambito? Va detto che parliamo dei due istituti contrattuali che più interessano i lavoratori. Sono ovviamente disciplinati anche nel CCNL 2016/2018. Vediamo nello specifico quali sono le novità emerse dall’approvazione del Contratto.
Cosa sono le ferie?
Le ferie, descritte dalla Costituzione Italiana all’art.36 come “diritto di ogni lavoratore, annuali, retribuite e irrinunziabili”, vengono disciplinate all’art. 33 del nostro contratto di lavoro. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili se non per cessazione del rapporto di lavoro. Conserva il diritto alle ferie anche chi ha usufruito dei permessi giornalieri retribuiti e dei permessi previsti da particolari disposizioni di legge.
Chi (quante e quando) le può richiedere?
Le ferie sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Possono essere frazionate in pi˘ periodi ma non possono essere meno di 15 giorni consecutivi se il dipendente ne ha fatta espressa richiesta.
La durata delle ferie cambia in base all’articolazione dell’orario di lavoro di ogni dipendente:
- 28 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni (con il sabato considerato non lavorativo);
- 32 giorni lavorativi in caso di articolazione settimanale su sei giorni.
Diverso trattamento per i neassunti nei primi tre anni di servizio:
- 26 giorni lavorativi in caso di distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni (con il sabato considerato non lavorativo);
- 30 giorni lavorativi in caso di articolazione settimanale su sei giorni.
I periodi che il contratto vigente prevede vanno dal 1 giugno al 30 settembre oppure, in caso di dipendenti con figli in et‡ in obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, dal 15 giugno al 15 settembre.
Ferie interrotte o sospese
Se a causa di ragioni di servizio vengono interrotte o sospese le ferie già in godimento oppure vengono anticipate spese per il periodo di ferie non goduto, da contratto l’Azienda è tenuta a rimborsare il dipendente. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile godere delle ferie nel corso dellíanno, queste dovranno essere fruite entro il primo semestre dellíanno successivo.
Le ferie possono essere sospese in caso di malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero; possono essere sospese anche da eventi luttuosi che danno luogo ai relativi permessi previsti. In tutti i casi è dovere del dipendente informare tempestivamente l’Azienda.
Le ferie solidali
Due righe poi sulle “ferie solidali“, istituto previsto dal contratto all’art.34 per il quale su base volontaria ed a titolo gratuito, si possono cedere alcuni giorni di ferie ad altro dipendente della stessa azienda che abbia necessit‡ di prestare assistenza a figli minori in particolari condizioni di salute.
I permessi
I permessi, sono disciplinati nel CCNL nel CAPO IV dall’art. 36 all’art. 51. Trattasi di permessi giornalieri e orari, congedi, assenze infortuni e diritto allo studio. Una novità nel contratto inerente la richiesta di permessi, è la cessazione delle disuguaglienze tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato.
Sempre tra le novità, due articoli importanti sono il 39 e il 50: il primo disciplina i “congedi per le donne vittima di violenza” in applicazione dell’art.24 del Decreto Legislativo n.80/2015; il secondo dà piena effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso di cui ai sensi della Legge n.76/2016.
Presto ulteriori approfondimenti in merito ai diritti normativi del Contratto collettivo nazionale di lavoro.