Da un po’ di tempo si parla prepotentemente di Legge Gelli e di Responsabile Professionale degli Operatori della Salute. Proviamo in questo servizio a spiegare in maniera semplice che cosa è cambiato negli ultimi anni relativamente alle responsabilità di chi opera in una struttura ospedaliera o sul territorio. E soprattutto scopriremo assieme se è il caso di assicurarci o meno per Colpa Grave.
La Legge Gelli
La Legge 24 del 08.03.2017 (meglio conosciuta come Legge Gelli), negli articoli 9 e 10 ha introdotto una disciplina specifica con riferimento all’azione di rivalsa (art. 9) e all’obbligo di assicurazione (art.10).
L’azione di rivalsa è quell’azione che la struttura sanitaria (o l’assicurazione nei casi in cui abbia risarcito al posto della struttura sanitaria) pone in essere nei confronti dell’esercente la professione sanitaria (medico, infermiere ecc.) per “recuperare”quanto pagato a titolo di risarcimento del danno al soggetto “danneggiato” da una c.d. “malpractice sanitaria”.
Perché è importante conoscere che cos’è l’azione di rivalsa?
Sull’azione di rivalsa è importante sapere due cose. La prima è che la struttura sanitaria (o l’assicurazione) potranno rivalersi sull’esercente la professione solo nei casi di dolo o colpa grave. La seconda è che la misura della rivalsa non potrà superare, ma si badi bene, per singolo evento, una somma pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda conseguita.
È interessante sapere, inoltre, che se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno. L’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall’avvenuto pagamento.
Dopo aver effettuato una doverosa illustrazione, seppur nei tratti salienti, dell’istituto della rivalsa disciplinato dall’articolo 9, ci possiamo soffermare sull’articolo 10 che prevede il c.d. obbligo di assicurazione, in chiara connessione con l’art. 9.
In particolare il comma 3 dell’art. 10 impone a ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di provvedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave, con oneri a proprio carico.
Al successivo comma 6 dell’art. 10 viene demandata ad un successivo decreto attuativo (che avrebbe dovuto essere emanato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge) la regolamentazione e i requisiti che le polizze assicurative, tra cui anche quella per colpa grave, debbono avere.
Peccato che ad oggi tale decreto ministeriale non abbia ancora visto la luce.
A tal proposito una interessante sentenza del Tribunale di Milano (ordinanza del 6 luglio 2018), sulla scorta di precedenti orientamenti del Consiglio di Stato, ha stabilito che non vi può essere alcun obbligo in assenza del citato decreto attuativo.
Ma su questo occorre fare molta attenzione. Anche ammesso che un obbligo ancora non vi sia (interpretazione che il sottoscritto personalmente non condivide) è certamente opportuno che tutti gli esercenti una professione sanitaria (anche non iscritti ad un albo) si dotino di una polizza che li garantisca per i casi di responsabilità derivante da colpa grave.
L’assicurazione costituisce, per concludere, l’unica tutela nel caso ci si trovasse a rispondere per colpa grave direttamente o a seguito di un azione di rivalsa da parte della struttura sanitaria.