Quando sentiamo parlare di part-time ci chiediamo spesso cosa sia e come (e se) è possibile ottenerlo. In questo servizio proviamo a spiegarlo e ad analizzare assieme a voi gli aspetti peculiari di questo tipo di contratto, peraltro ri-disciplinato con l’avvento del nuovo CCNL del Comparto Sanità.
Che cos’è?
Il rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) consiste in una prestazione lavorativa oraria inferiore a quella ordinaria prevista dal Contratto nazionale. Esistono tre forme di contratto part-time. Vediamole singolarmente.
Le tre forme di contratto richiedibili
- Il part-time orizzontale che consiste nel classico lavoro a «mezza giornata». In pratica il dipendente lavora tutta la settimana ma ad orario ridotto (ad esempio dalle 9 alle 13).
- Il part-time verticale in cuiil dipendente lavora tutta la giornata, secondo l’orario normale degli altri dipendenti full time, tuttavia non tutti i giorni della settimana ma solo alcuni (ad esempio 8 ore al giorno 3 o 4 giorni a settimana; oppure solo alcune settimane o alcuni mesi dell’anno).
- Il part-time misto il quale prevede il cumulo contemporaneo del part-time verticale con quello orizzontale. Ad esempio: il dipendente lavora mezza giornata e non tutta la settimana ma solo alcuni giorni; oppure in alcuni periodi dell’anno lavora tutti i giorni ma solo dalle 14 alle 18, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno ma solo dal martedì al venerdì.
Cosa dice il nuovo contratto?
Nel Nuovo Contratto della Sanità Pubblica (intero Comparto), il part-time viene regolamentato agli artt. 60, 61 e 62 ed appare subito palese un recupero rispetto alla rigidità della norma della cosiddetta Legge Brunetta (133/2008) che rese di fatto impraticabile la concessione del tempo parziale, almeno per i profili operanti nell’area dell’assistenza h 24.
Prima della disposizione del Brunetta vigeva un automatismo nella concessione del part time mediante il meccanismo del silenzio assenso dopo il superamento dei 60 gg dalla richiesta del lavoratore.
Oggi si è entrati in una logica che prova a contemperare gli interessi dell’Azienda con le aspettative del dipendente: per l’Azienda diventa obbligatorio esprimere i motivi di un eventuale diniego della concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in parziale. Viene prevista una cadenza periodica (non precisata) per le domande e la proceduralizzazione dell’accoglimento. A tutela delle aziende viene inoltre previsto che le scelte dei lavoratori interessati debbano essere conformi a fasce orarie prestabilite.
La pronta disponibilità per il lavoratore part-time
Il personale del ruolo sanitario già a tempo parziale cosiddetto orizzontale che rientra nei servizi dove si effettua la pronta disponibilità, previo consenso, può essere utilizzato per la copertura di turni di pronta disponibilità proporzionalmente ridotti in rapporto all’orario svolto.
Nulla questio in caso di part-time verticale. Il personale del ruolo sanitario in part-time non può effettuare né libera professione intra-moenia, né prestazioni aggiuntive.
Il lavoro straordinario nel part-time
Nel part-time è possibile richiedere prestazioni di lavoro straordinarie, ma nei limiti dell’orario concordato di lavoro.Al dipendente la possibilità di accogliere o meno tale eventuale richiesta. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche.